Indagini Difensive


Attività di Indagine in ambito difensivo

(volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale)

Agenzia Investigativa a Roma
Attività di Indagine in Ambito Difensivo
Agenzia Investigativa Massimiliano Altobelli Investigazioni

L’Agenzia Investigativa “Massimiliano Altobelli Investigazioni” nella persona del Titolare, Massimiliano Altobelli, è autorizzata dal 2004 dalla Prefettura a svolgere investigazioni volte all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale. 

 

Attività Investigativa in ambito difensivo.

 

Premesso che il titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale - introdotto dalla L. n. 397/2000 - contiene la disciplina inerente alle c.d. investigazioni difensive. Per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa.

 

La Relazione Tecnica Investigativa è una prova definita “atipica” ammessa, quindi, a discrezione del giudice. Per questo motivo va confermata e prodotta in giudizio, nonché supportata dalla testimonianza dell’investigatore privato autorizzato che ha svolto tale attività.

Secondo il più recente l’orientamento della giurisprudenza, come ad esempio  la Sentenza della Cassazione Civile del 23 maggio 2014, n. 11516 che riporta: ”..le prove fornite dall’Investigatore Privato autorizzato devono essere ritenute “oggettivamente valide”, se queste sono prodotte legittimamente e se il materiale sviluppato (ad esempio fotografico), non sia stato modificato/alterato in alcuna maniera.

 

Altresì la legittimità e validità della relazione tecnica investigativa quale “prova atipica valida” è stata altresì confermata facendo acquisire maggior rilievo alla sua valenza anche dalla Sentenza del Tribunale di Milano, del 17.07.2013, in cui si ribadiva che l’Investigatore Privato autorizzato poteva essere ammesso, in qualità di testimone, all’interno del processo, per consentire l’ingresso delle cose da lui stesso viste e fotografate, per il tramite della prova orale, esperita all’interno del contraddittorio processuale.

 

Quanto sopra esposto a conferma che con la legge 397/2000 viene riconosciuta la parità, in ambito del processo penale, tra accusa e difesa, dando la possibilità a quest’ultima di effettuare indagini, anche avvalendosi di Investigatori Privati autorizzati con specifica Licenza rilasciata dalla Prefettura, per realizzare un corretto accertamento giudiziale attraverso l’attuazione del principio del contradditorio. In quest’ottica l’Avvocato Difensore non ha più solo il ruolo di confutare le accuse, ma ha altresì la possibilità di svolgere attività di indagine “per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito”.

 

Da tale normativa si evince quindi che il soggetto autorizzato ad effettuare indagini difensive nell’ambito di un processo penale è l’avvocato difensore, ma può avvalersi dell’ausilio di investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici. Questo in quanto il terzo comma dell’art. 327 bis c.p.p. prevede, espressamente, che le indagini in ambito penale possano essere svolte, su specifico incarico del difensore, anche da investigatori privati autorizzati.

 

Investigazioni in ambito difensivo.

 

L’Investigatore Privato Massimiliano Altobelli svolge investigazioni in ambito difensivo e preventivo, ai sensi della Legge n. 397 del 7 dicembre 2000 (Disposizioni in materia di indagini difensive).

 

Come riportato dalla normativa in parola il titolare delle indagini difensive  è l’Avvocato Difensore, che può utilizzare anche “questo strumento”, avendo  un incarico professionale di difesa, redatto in forma scritta. Tali indagini/investigazioni possono essere effettuate in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale o per promuovere il giudizio di revisione.

  In anni di esperienza specifica nel settore, siamo in grado di riferire che le indagini in ambito penale più frequenti sono: .

  •  Attività investigativa preventiva (art. 391/nonies del Codice di Procedura Penale)
  • Individuazione elementi di prova a favore dell’indagato o della parte lesa
  •  Sopralluoghi tecnici (art. 391/sexies del Codice di Procedura Penale) 
  • Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione informazioni (art. 391/bis del Codice di Procedura Penale).

 

Le indagini difensive preventive.

 

  L’Avvocato titolare delle indagini o i suoi ausiliari, come l’Investigatore Privato autorizzato, hanno la possibilità di svolgere le indagini/investigazioni, anche in “via preventiva”, cioè per l’eventualità che si possa instaurare un procedimento penale (art. 391-nonies c.p.p.).

Tali indagini dovranno essere le stesse attività corrispondenti a quelle espletabili nell’ambito delle indagini/investigazioni difensive procedimentali; anche se effettuate in via preventiva, ovviamente, occorrerà seguire le forme indicate agli artt. 391-bis ss., altrimenti si renderebbero inutilizzabili. 

Nel caso delle indagini preventive non potranno essere effettuati, in via preventiva, gli atti che richiedono l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, quindi quelli previsti dall’art. 391-bis, commi 5, 7, 10 ed 11, del 391-quater, comma 3, del 391-septies e del 391-decies, comma 3.

Per poter effettuare questo tipo di attività, l’Avvocato deve aver preventivamente ricevuto un apposito mandato di incarico, con specifica sottoscrizione autenticata, in cui verrà riportata la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti specifici ai quali si riferisce. 

 

Sino a che grado di giudizio possono essere effettuate investigazioni in ambito difensivo in un processo penale?

 

  Le indagini in ambito difensivo possono essere effettuate in ogni fase, stato e grado di giudizio, anche in via preventiva prima che sia instaurato un procedimento penale o dopo condanna definitiva per la revisione del giudizio.
In ambito di un processo penale le indagini difensive svolte, sia che si tratti di persone sottoposte ad indagini, sia nel caso si tratti di parte offesa, sono regolamentate dagli artt. del C.P.P. n. 327 bis, n. 391 bis, n. 391 sexies, n. 391 nonies, e n. 391 decies.

Più in particolare gli articoli in parola prevedono quanto segue: 

  • L’art. 391 nonies C.P.P. prevede che l’attività di indagine in ambito difensivo possa essere svolta dall’Avvocato difensore anche per l’eventualità che si instauri un procedimento penale. Tale attività ovviamente non essendoci ancora un procedimento penale avviato esclude tutti gli atti che richiedono un’ autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria.
  • L’art. 190 C.P.P. sancisce il principio del processo accusatorio dove le prove sono ammesse a richiesta di parte, ponendo accusa e difesa sullo stesso piano e lasciando al Giudice il potere di escludere le prove vietate dalla Legge.
  • L’art. 192 C.P.P. vincola il giudice nella valutazione della prova in quanto lo stesso deve valutare la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
  • L’art. 495 C.P.P. Comma 2 sancisce il diritto alla difesa ed indica che l’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico.
  • L’art. 507 C.P.P. prevede la possibilità del Giudice di richiedere nuove prove, qualora terminata l’acquisizione delle prove si renda necessario un ulteriore assunzione di mezzi di prova per la definizione della causa.
  • L’art. 603 C.P.P. stabilisce che nel processo di appello possano essere richieste da una delle parti l’assunzione di nuove prove ed il giudice se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti può procedere con la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Tale procedura si applica anche nel caso di prove che sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.
  • L’art 630 C.P.P., alla Lettera C, prevede che la revisione del processo può essere richiesta nel caso in cui dopo la condanna sono sopravvenute o scoperte nuove evidenze che sole o unite a quelle già valutate dimostrano che il condannato debba essere prosciolto a norma dell’art. 631.

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