Diffamazione e Calunnia sui Social Network


Calunnia e Diffamazione attraverso i  “social network”: di cosa si tratta e perché rivolgersi ad un’Agenzia Investigativa?

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Diffamazione sui Social Network
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Calunnia sui Social Network

Calunnia e Diffamazione attraverso l’uso dei “social network”.

 

Fino a qualche anno fa la calunnia e la diffamazione, specialmente in relazione alla diffusione di notizie false e/o offensive, era maggiormente effettuata attraverso i mezzi di comunicazione più diffusi, ovvero i media cartacei. Negli ultimi anni e quindi con l’era digitale, però, si sono spostati molti equilibri portando alla necessità di stabilire anche il “reato di diffamazione attraverso i social network”.

 

“..I social rappresentano una piazza virtuale in cui discutere, confrontarsi e scambiare opinioni. Tuttavia, talvolta capita che gli animi si accendano e che volino espressioni colorite. Ebbene, è sbagliato pensare che scrivere su una piattaforma web non comporti alcuna conseguenza, poiché ciascuno è responsabile non solo di quel che fa, ma anche di quel che dice o scrive. 

Un commento offensivo sulla bacheca di un amico o su un gruppo può integrare il reato di diffamazione.

Andiamo con ordine

Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà di manifestazione del pensiero, pertanto, ciascuno di noi è libero di esternare quel che pensa. Tale libertà non è assoluta ma incontra dei limiti. Ad esempio, chi lede la reputazione e la dignità personale di un altro è sanzionabile. 

Facciamo qualche esempio. 

La donna che sul proprio profilo Facebook dileggia l’ex marito risponde penalmente del reato di diffamazione aggravata. Lo stesso dicasi per l’uomo che definisce pubblicamente la propria ex come “mantenuta” (Cass. Pen. 522/2016: nel caso di specie, l’epiteto “mantenuta” era stato scritto sulla causale del versamento del mantenimento). Parimenti, l’autore di un post su Facebook in cui un’altra persona viene apostrofata come “intrallazzatore” risponde di diffamazione aggravata (Cass. Pen. 26054/2019)..”

Fonte Altalex (altalex.com

 

L’attuale accesso alla rete internet, quindi al web sia da pc che da smartphone, ha consentito a tutti, non solo ai professionisti, di divulgare in rete ogni genere di notizia e/o informazione. Tale situazione si è sempre più diffusa e amplificata con la nascita e il successo dei social network. 

Questo dato dal fatto che tutte le persone, quindi tutti gli utenti, hanno la possibilità di inserire (postare) in rete e quindi condividere con tutti, contenuti di tutti i tipi e che potrebbero essere di interesse di molte persone.

 

Il reato di “diffamazione a mezzo stampa” è già da molto tempo un reato punibile sul piano penale e per la quale sono previste sanzioni che vanno da multe molto importanti, fino alla reclusione in carcere qualora le calunnie abbiano gravemente compromesso il percorso di vita della persona offesa.

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Calunnia e Diffamazione sui “social network”: perché rivolgersi ad un’Agenzia Investigativa?

Normative e Leggi in difesa della persona.

 

La Legge in parola allarga, inoltre, il concetto di offesa alla persona, oltre la mera invenzione di un fatto non vero e denigratorio. Anche la diffusione di un’idea di comportamento o modo di essere che non rispecchia la verità può compromettere la reputazione del singolo agli occhi altrui. Quest’ultimo è un punto fondamentale che estende la diffamazione anche sui social network. Per far sì che il reato di diffamazione sussista, il fatto inventato e denigratorio deve essere pubblicamente raccontato ad altre persone.

In rete quindi “online”, tale divulgazione non è soltanto evidente, ma è potenzialmente più dannosa in quanto quello “stato”, quel “commento” o quel “feedback” inserito (pubblicato) possono raggiungere, potenzialmente, un numero imprecisato di persone e, sicuramente, molto più elevato rispetto alla diffamazione e/o la calunnia posta in essere “dal vivo”.

 

Che cosa significa diffamazione?

 

Il reato di diffamazione si consuma ogni qual volta un soggetto, comunicando con più persone, offende la reputazione di qualcuno. È un delitto contro l’onore disciplinato dell’art. 595 c.p., il quale stabilisce che: “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”. In questo modo tra gli strumenti di diffamazione vengono inclusi anche il web e i social network.

 

Cosa sono gli “haters”?

 

“..Nel gergo di internet un hater (in inglese "(persona) che odia") è un'utenza aggressiva che, approfittando dell'anonimato conferito dall'uso di internet, insulta violentemente dei soggetti, solitamente famosi, o intere fasce di popolazione per motivi sociali, etnici o culturali.[1][2]In taluni casi, l'hater può essere oggetto di denuncia per diffamazione, minacce, molestie o stalking.[3] La parola hater deriva dall'inglese antico hatian, proveniente a sua volta dal norvegese hate, che deriva a sua volta dal proto proto-germanico hatojanan. L'etimologia di quest'ultimo lemma viene fatta risalire al protoindoeuropeo kad.[4]..”

Fonte Wikipedia 

 

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cosa sono gli "haters"?

La parola haters ormai, purtroppo, è entrata a far parte dell’uso quotidiano ed  indica una categoria di utenti che, nascondendosi quasi sempre dietro al presunto anonimato dei “social network”, ne utilizza strumenti come i “commenti” ai post, per offendere e diffamare altre persone.

Pressoché quotidianamente sono moltissime persone (come artisti, politici e/o gli influencer) che si ritrovano vittime degli “haters”, ma questo triste fenomeno è sempre più diffuso e colpisce, sempre più spesso, tantissime persone comuni, afflitte dalle critiche gratuite degli “odiatori da tastiera”, presenti ormai in ogni fascia d’età.

Le offese, però, molto spesso trascendono, andando a colpire l’integrità della persona colpita con notizie inventate finalizzate a lederne la reputazione. Si tratta, in questo caso, di diffamazione vera e propria, che si configura anche quando viene esercitata nei confini virtuali di un “profilo social”.

 

Diffamazione aggravata.

 

“..Diffamazione aggravata per affermazioni offensive su Facebook. Il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) ricorre allorché, consapevolmente, si offenda la reputazione altrui, comunicando con più persone; il reato è aggravato se l'offesa viene arrecata tramite la stampa o con altro mezzo di pubblicità..”

Fonte Altalex 

 

Proprio in merito ai “social network”, una recente sentenza della Corte di Cassazione afferma che utilizzare una bacheca Facebook per diffondere un messaggio diffamatorio “integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, del Codice Penale poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone… né l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria“ (Suprema Corte di Cassazione – V Sezione Penale Sentenza n. 40083/2018).

 

Calunnia e Diffamazione sui social network: il contributo dell’Agenzia Investigativa.

 

Come difendersi, dunque, da chi utilizza il web, e i social che il web mette a disposizione, in maniera illegittima e diffamatoria? E, soprattutto, come assicurarsi che i trasgressori vengano puniti con le sanzioni previste?

Sono diversi gli strumenti a disposizione della parte lesa che può persino portare in tribunale il proprio diffamatore una volta raccolte le prove sufficienti. La raccolta di prove, però, può rivelarsi impossibile se non ci si affida al supporto di professionisti come gli Investigatori Privati dell’Agenzia “Massimiliano Altobelli Investigazioni” che hanno esperienza e competenze in questo specifico settore.

 Infatti per poter dimostrare di aver subito una diffamazione online, sempre con lo scopo di far valere e/o difendere i propri diritti in sede giudiziaria,  è importante portare in Tribunale delle prove che spesso non è facile recuperare poiché, chi commette questi reati, spesso cancella i propri commenti o si adopera per far sparire ogni traccia delle sue azioni.

 

Quale è l’utilità di rivolgersi ad un Investigatore Privato autorizzato dalla Prefettura per quanto riguarda la “diffamazione sui social network”?

 

È in questo specifico momento che può essere importante rivolgersi ad un Investigatore Privato in particolare se è specializzato nel settore, costantemente aggiornato e che collabora con consulenti informatici, competenti e di estrema fiducia. 

L’Investigatore Privato, autorizzato dalla Prefettura, con l’ausilio dei suoi consulenti informatici, sarà in grado di produrre al suo Committente, avente diritto che ha formalizzato un regolare incarico in base agli artt. 135 e seg. del T.U.L.P.S., un dossier contenente un’approfondita analisi di quanto rilevato in rete, correlato di prove fotografiche e documentali. 

La legge n. 48 del 2008 permette di riconoscere la cosiddetta prova digitale, pertanto, l’Agenzia Investigativa è in grado di certificare l’eventuale danno subito attraverso i vari dispositivi digitali, anche connessi alla rete internet, garantendo integrità e immutabilità dei parametri. 

Ciò significa che tale servizio di investigazione produrrà la prova di cui abbiamo bisogno per far valere il nostro diritto, anche e soprattutto all’interno di un eventuale processo, civile e penale, altresì genera un importante deterrente nei confronti di chi ci offende.
Inoltre, il report tecnico prodotto (o Relazione Investigativa) verrà, qualora necessario, confermato mediante testimonianza in Tribunale dell’Investigatore Privato, eventualmente “ascoltato” in qualità di testimone. 

Altresì, qualora fosse opportuno, sarà inserita una ricerca approfondita, estesa a tutti i social network e/o i più importanti motori di ricerca web, in cui verrà relazionato quanto emerge in merito alla “reputazione” del Committente e/o del "trasgressore". 

 

Per qualsiasi informazioni non esitate a rivolgervi all’Agenzia Investigativa “Massimiliano Altobelli Investigazioni” che sarà disponibile, nella persona del suo titolare, Massimiliano Altobelli, a fornirvi una consulenza completamente gratuita e senza alcun impegno.

 

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