La mia professione di Investigatore Privato viene immaginata da molte persone, dopo aver visto in televisione o al cinema, come spesso viene rappresentata, come essere svolta da persone che agiscono al limite della legalità e che solitamente vengono coinvolte in vere e proprie azioni di polizia, magari anche con l’uso delle armi.
La realtà è molto diversa e lontana da questi stereotipi.
Come Investigatore Privato ricevo spesso email in cui mi si fanno domande relative al porto d’armi o in materia di sicurezza privata, sia di tipo aziendale che di tipo abitativo, ma la mia attività professionale nulla ha a che fare con uso delle armi, in quanto non facciamo parte delle Forze dell’Ordine.
Tralasciando tutta la parte relativa allo svolgimento reale delle investigazioni private, come ampiamente descritto e spiegato nel mio sito, sono molteplici i Clienti che mi chiedono lumi in merito alla sicurezza abitativa intesa come “difesa abitativa”.
Le notizie di cronaca, i commenti online, servizi tv di note trasmissioni televisive, addirittura gruppi sui social network come Facebook ad esempio, sono piene di considerazioni e valutazioni su ciò che dice e non dice la Legge a riguardo, ma purtroppo spesso il tutto è basato sull’onda dei sentimenti che le televisioni e i giornali vogliono farci vedere.
Dopo una serie di ricerche effettuate posso di seguito specificare quella che vuole essere una mia opinione e un spunto di riflessione personale.
Iniziamo con il dire che quando parliamo di sicurezza abitativa sicuramente la parte “passiva” ha un ruolo determinante e sopratutto deterrente affinché un male intenzionato possa desistere dal commettere una infrazione o una aggressione all’interno del proprio domicilio, come può essere un buon sistema di allarme, grate e persiane blindate, portone blindato, sistemi di antifurto, video sorveglianza e finestre anti sfondamento.
In commercio sono disponibili una grande varietà di questi sistemi antifurto, di tutti i prezzi e caratteristiche come, ad esempio, con sensori collegati “a filo” o “via radio” con centraline in grado di chiamare sia voi che le Forze dell’Ordine in caso di allarme, grate per finestre di varie tipologie e collegate all’antifurto con sensori di vibrazione, serrature con cilindri particolari e chiavi anti duplicazione, spioncini da porta con telecamera wifi che registra e vi invia video, tapparelle scorrevoli collegate all’antifurto attraverso sensori a corda e/o infrarossi, ecc. ecc., ma come detto sono appunto solo un deterrente e non sempre basta.
Il privato a differenza delle aziende difficilmente può permettersi di assumere un Istituto di Vigilanza con guardie armate 24 ore su 24 e quindi, se lo ritiene opportuno e nei casi consentiti dalla Legge, può richiedere un porto di arma per tiro a volo (T.A.V.), comunemente definito “per uso sportivo”. Dopo aver ovviamente effettuato tutto un iter necessario, come specificatamente indicato nel sito della Polizia di Stato, ed aver successivamente ottenuto tale porto d’armi, si ha il diritto di acquistare e detenere legalmente delle armi presso il proprio domicilio e all’occorrenza utilizzarle per una eventuale “legittima difesa abitativa”.
Da qui la convinzione che sono molte le persone che non conoscono effettivamente i limiti giuridici della Legge e le responsabilità penali e civili che l’utilizzo dell’arma comporta.
Al di là delle cosiddette “chiacchiere da bar” dove giustamente ognuno si sente di esprimere la propria opinione riguardo una eventuale intrusione di un malintenzionato presso la propria abitazione, dalla quale si evince chiaramente molta ignoranza in materia e i rischi che ne possono derivare.
Questo articolo nasce dalla personale convinzione e dall’esigenza, visto quanto si sente e si legge, di analizzare dal mio punto di vista, come operatore formato e quindi da un punto di vista critico e analitico ciò che realmente comporta l’utilizzo dell’arma, regolarmente detenuta, e quindi della “Legittima Difesa”.
Per fare ciò ho preso spunto da un articolo, a mio avviso ben fatto, dal sito “laleggepertutti.it" che riporto di seguito, consigliando di leggerlo attentamente.
L’articolo come potete leggere prende in esame n.7 punti, ben articolati con una piccola presentazione.
Cosa dice la legge sulla nuova legittima difesa? Cos’è lo stato di grave turbamento? Cos’è la legittima difesa domiciliare?
La legittima difesa è una di quelle norme sempre al centro del dibattito politico: non c’è schieramento o squadra di governo che non cerchi, in un verso o nell’altro, di modificare quella regola che consente al privato cittadino di usare violenza per difendere se stesso o altri da un grave pregiudizio. La prima, significativa modifica della legittima difesa risale al 2006, quando il legislatore introdusse un nuovo comma che prevedeva una speciale legittima difesa domiciliare nel caso in cui un malintenzionato si introduce nell’abitazione altrui senza il consenso del titolare. Per il resto, i requisiti tipici della legittima difesa rimanevano immutati: la necessità di difendere un diritto; il pericolo attuale dell’offesa ingiusta; la proporzionalità tra difesa ed offesa.
Nel 2019 il Governo, su impulso della Lega, ha ritoccato nuovamente la disciplina, creando così una nuova legittima difesa: secondo la nuova norma, nei casi di violazione di domicilio si presuppone sempre la proporzionalità tra difesa e offesa. Ma le modifiche non sono solo queste. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: ti spiegherò come sarà la nuova legittima difesa.
Indice
• 1 Legittima difesa: cos’è?
• 2 Legittima difesa: quali requisiti?
• 3 Legittima difesa domiciliare: quando?
• 4 Cosa dice la nuova legittima difesa?
• 5 Nuova legittima difesa: quali problemi?
• 6 La nuova legittima difesa nel codice civile
• 7 Legittima difesa e gratuito patrocinio
Legittima difesa: cos’è?
Prima di analizzare quella che, con ogni probabilità, sarà la nuova legittima difesa, è bene che ti illustri brevemente cosa dice la norma attuale. Innanzitutto, occorre ricordare che la legittima difesa rientra, insieme ad alcune altre fattispecie (stato di necessità, consenso dell’avente diritto, esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), tra le cosiddette cause di giustificazione, cioè tra quegli eventi che legittimano un comportamento che, altrimenti, costituirebbe reato. In parole povere, un fatto che normalmente sarebbe delittuoso (ad esempio, una lesione personale) viene giustificato (e, quindi, non punito), in presenza di una circostanza “scusante” (la lesione è stata inferta per difendersi da un’aggressione).
Esiste un unico articolo, nell’ordinamento penale italiano, che si occupa esplicitamente della legittima difesa; questa disposizione dice che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Legittima difesa: quali requisiti?
Rimandando alla lettura dell’articolo Quando è legittima difesa per maggiori approfondimenti, qui ti dirò che la difesa, per essere legittima, necessita dei seguenti presupposti:
• l’assoluta indispensabilità di commettere il fatto per difendersi (requisito della necessità);
• la tutela di un diritto (non necessariamente legato all’incolumità personale) proprio o altrui;
• il pericolo attuale (quindi, non passato o futuro) dell’offesa ingiusta;
• la proporzionalità tra difesa e offesa, da intendersi riferita ai beni giuridici in gioco e non ai mezzi utilizzati (ad esempio, la difesa non è mai legittima se si mette a repentaglio la vita di chi intendeva solamente aggredire il patrimonio).
Legittima difesa domiciliare: quando?
Come anticipato nell’introduzione, nel 2006 fu introdotto un ulteriore comma all’articolo che disciplina la legittima difesa prevedendo che, nei casi di violazione di domicilio, la proporzionalità di cui abbiamo appena parlato si presume quando, chi si trova legittimamente in quel luogo, utilizza un’arma (legalmente detenuta) per difendere la propria o
l’altrui incolumità, ovvero per difendere i propri o gli altrui beni, se vi è pericolo di aggressione. In altre parole, si è stabilita per legge una presunzione di proporzionalità, nel caso di violazione del domicilio, da parte dell’aggressore a cui si contrappone, per salvaguardare la propria incolumità o i propri beni, l’uso di un’arma legittimamente detenuta.
Cosa dice la nuova legittima difesa?
La nuova legittima difesa approvata dal Parlamento nel 2019 prevede essenzialmente due novità: nel caso di legittima difesa domiciliare, c’è sempre proporzione tra difesa ed offesa; inoltre, viene esclusa espressamente la punibilità nel caso di eccesso colposo per chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
In poche parole, la nuova legittima difesa modifica la difesa domiciliare (cioè, quella posta in essere in casa quando c’è violazione di domicilio): la difesa sarà sempre legittima se posta in essere per respingere un’intrusione violenta, o con minaccia o uso di armi o altri mezzi di coazione fisica.
Questo non significa, però, che si possa far fuoco alla prima intrusione illegittima come se si fosse nel far west: la presunzione di proporzionalità tra difesa e offesa non si sottrae alla sussistenza degli altri requisiti della legittima difesa domiciliare, e cioè:
• la difesa della propria o altrui incolumità;
• oppure la difesa dei beni propri o altrui, in caso di mancata desistenza dell’azione criminale (per esempio la fuga) e contemporanea permanenza del pericolo di aggressione.
Nuova legittima difesa: quali problemi?
La nuova legittima difesa dovrebbe portare ad un numero maggiore di assoluzioni o di archiviazioni per chi ha reagito con le armi nei confronti di chi si è introdotto illecitamente nella propria abitazione. Se la nuova legittima difesa può rassicurare sul piano psicologico, è anche vero che non possono essere sottaciute almeno due considerazioni:
• innanzitutto, è da dubitare che le violazioni di domicilio diminuiscano in ragione della nuova legittima difesa: il malintenzionato che vuole introdursi furtivamente nell’appartamento di altri continuerà a farlo, anche se dovesse essere prevista la pena di morte per questo reato;
• introducendo un elemento puramente psicologico quale scriminante determinante (lo stato di turbamento) nell’eccesso colposo, viene data ampia discrezionalità alla magistratura, la quale dovrà decidere (ma come?) se colui che si è difeso con la propria arma legittimamente detenuta si trovava in uno stato di agitazione tale da giustificare la sua condotta.
La nuova legittima difesa nel codice civile
La nuova legittima difesa del 2019 incide anche sulle disposizioni del codice civile: è esclusa ogni responsabilità patrimoniale nel caso di reazione legittima all’intrusione domiciliare, mentre se l’aggredito cadesse nell’eccesso colposo all’aggressore-danneggiato sarà dovuta un’indennità (e non un risarcimento) la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, il quale dovrà tenere conto della gravità, delle modalità realizzative e del
contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.
Legittima difesa e gratuito patrocinio
La nuova legittima difesa estende il gratuito patrocinio a coloro che sono imputati di aver commesso un delitto ma che invocano la scriminante della legittima difesa ovvero quella dell’eccesso colposo per grave turbamento: in casi come questi, il patrocinio a spese dello Stato spetta di diritto, a prescindere dal reddito posseduto.
Come avete potuto leggere l’articolo sopra riportato è molto discorsivo e analitico, nel descrivere i punti fondamentali della Legge.
Il punto più delicato, a mio giudizio, è il n.5.
Infatti, come in buona parte delle leggi in questo paese, la discrezionalità della magistratura, può fare la differenza tra essere imputato o essere prosciolto.
Nella difesa personale a differenza di quella abitativa, lo stato di turbamento non viene menzionato e vengono evidenziate invece, giustamente, le “regole” alla base della legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa e soprattutto dalla attualità del pericolo.
Quindi, per fare un esempio, se l’aggressore scappa va da se che non posso difendermi in quanto la minaccia è cessata.
Ben diverso invece il discorso della difesa abitativa, in quanto con la motivazione dello “stato di turbamento” la difesa è legittima a condizione che ci si trovi sempre nella propria abitazione o sue pertinenze. Anche se a mio avviso ci deve sempre essere una proporzionalità che la norma chiama “il pericolo all’offesa” e, più precisamente, una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che: ”non è necessario, infatti, che sia in atto l’offesa, ma solo il pericolo dell’offesa”.
Ad esempio, se il malintenzionato sta tentando di accedere dentro la mia abitazione e nonostante io abbia urlato e fatto capire che la stessa non è disabitata e lui non desista, la difesa è sempre valida in quanto non è ancora in atto l’offesa ma solo il pericolo all’offesa che, unito allo stato di turbamento, farà sì che la legittima difesa sia valida.
Mentre, se il malintenzionato dopo averci visto o sentito, desiste dall’intento di forzare la porta o la finestra per entrare, non possiamo neanche pensare di “rincorrere fuori casa il ladro dopo che ha compiuto il furto, armati o peggio ancora fare fuoco mentre il malintenzionato scappa sulla pubblica via”.
Quindi la difesa non è sempre legittima ma è legittimata se le circostanze e le azioni messe in atto sono dettate dal buon senso e dalla capacità di agire e reagire in un contesto fortemente emotivo e destabilizzante.
A mio personale avviso, frutto dell’esperienza maturata nel corso degli anni, l’unico modo per affrontare con un discreta preparazione un evento simile, scrivo discreta perché mai nessuno potrà prepararvi o addestrarvi ad una situazione simile, è quello di prendere coscienza dell’arma, utilizzandola in poligono, facendo dei corsi al maneggio, corsi specifici di difesa abitativa, ecc. e facendo sì che la propria sicurezza e dei famigliari in ogni caso non sia mai compromessa nell’utilizzo o il maneggio dell’arma stessa.
Spesso mi capita di vedere e sentire persone, al poligono o in armeria, che comprano e utilizzano armi, a mio personale avviso, non consone a mio per la difesa abitativa.
Non rendendosi conto che senza una adeguata preparazione tali armi sono un impedimento e un potenziale pericolo per loro stessi e i loro famigliari.
Che magari un’arma lunga come ad esempio un “AR15” o un “AK47”, per quanto possano sembrare “belli”, a mio avviso non sono indicati per affrontare un potenziale malintenzionato che si sia introdotto nell’abitazione e che il loro utilizzo può provocare danni collaterali ben seri, con il rischio magari di ferire altre persone come un familiare, un vicino di casa, ecc
Il “fucile a pompa” (cal.12), ad esempio, spesso viene consigliato per la difesa abitativa ma oltre al deterrente durante la fase di caricamento, in quanto il rumore caratteristico potrebbe far presagire e desistere il malintenzionato a commettere una intrusione, va saputo usare e sopratutto con il giusto munizionamento.
Ho un amico che fino a qualche anno fa abitava in campagna, lui per la difesa abitativa utilizzava un fucile a pompa con “munizionamento non letale” (cartucce con pallini in gomma) oltre ad una classica pistola calibro “9x21”; in quanto sosteneva che nella fase iniziale il deterrente era quello di sparare in direzione del malvivente con un munizionamento non letale e se questi non desisteva allora era giustificato all’utilizzo dell’arma corta.
Ma spesso purtroppo non si ha il tempo di fare questi ragionamenti, soprattutto quando hai i ladri in casa e perdi completamente in lucidità.
Ecco perché consiglio un’unica arma, con la quale si prende la massima confidenza e padronanza, facendo si che anche in condizioni di stress il maneggio e l’utilizzo avvenga nella massima sicurezza. Magari dopo aver effettuato molteplici corsi con istruttori adeguati che permettano di prendere confidenza con l’arma e quindi sapendola gestire nella massima sicurezza.
Tutto quanto questo sempre con la speranza che nessuno si debba mai trovare in una situazione simile e che non debba mai usare un’ arma per difendere se stesso, un suo famigliare o un suo bene.
Ma almeno ora è più informato e quindi in grado di tutelare maggiormente se stesso dal punto di vista giuridico in caso debba avvalersi della Legittima Difesa Abitativa.
Tutto quanto sopra vuole essere un mio parere frutto di una ricerca specifica di normative sull’argomento anche perché rimango fermamente convinto che usare un’arma per difendersi, comunque vada, è molto probabile che causerà una tragedia.
Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma